La Cassazione civile, sez. Lavoro del 5 agosto 2013, n. 18627 ha stabilito che è legittimo il licenziamento di un cittadino straniero ai sensi dell’art. 22, comma 12, del D. Lgs. 286/1998, il quale prevede che risponde del reato di cui all'art. 22, comma 12, del D. Lgs. 186/1998, c.d. T.U. immigrazione, il datore di lavoro di un'azienda che, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, occupi un dipendente extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno, qualora la prestazione lavorativa di tale dipendente si svolga nel suo interesse e sotto la sua direzione.