Con la legge europea 97/ 2013 sono stati estesi gli obblighi di dichiarazione a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti " titolari effettivi" degli investimenti anche se non possessori . In origine il Dl 167/1990 all’art. 4 prescriveva che nel modulo RW non avesse finalità patrimoniali in quanto era richiesta la comunicazione di «detenzione» di attività estere di natura finanziaria, «attraverso cui potessero essere conseguiti redditi di fonte estera”. Dal 2012 la finalità patrimoniale è invece perseguita con l’introduzione dei quadri per IVIE e IVAFE. L’estensione della norma era stata anticipata a livello sia giurisprudenziale dalla Cassazione che di prassi(circolare 43/E/2009), prevedendo anche l’ipotesi in cui la produzione di reddito da tali investimenti sia soltanto potenziale. Ora la legge europea per il 2013 ha esteso gli obblighi di dichiarazione alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano «titolari effettivi dell'investimento» secondo la legislazione antiriciclaggio, al di là della produzione di reddito effettiva. Vi è quindi il rischio di un effetto distorsivo (indicato recentemente anche da uno studio dell’Ocse ) di attribuire obblighi dichiarativi a persone il cui interesse incide sul patrimonio, ma che non vantano diritti sui redditi o viceversa al contrario, di esonerare chi non è titolare ai sensi del Dlgs 231/2007, ma è beneficiario effettivo del reddito, come nel caso dell’istituto del trust.
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