Nella conversione in legge del decreto del fare non appare la norma che prevedeva la richiesta del DURT relativo alla regolarita di versamento dell’IVA per cui committenti, appaltatori e subappaltatori devono continuare a richiedere , prima di effettuare i pagamenti con riferimento a contratti stipulati o rinnovati dal 12 agosto 2012: l’attestazione o autocertificazione dei versamenti delle ritenute fiscali già scadute sui redditi di lavoro dipendente inerenti il subappalto, siano stati «correttamente eseguiti»;
In assenza dell'attestazione cartacea, l'appaltatore risponde in solido verso l'erario con il subappaltatore "infedele" nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, mentre la sanzione per il committente va da 5mila a 200mila euro.
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