Le controversie condominiali alle quali si applica la mediazione obbligatoria sono quelle derivanti dalla violazione o errata applicazione degli artt. 1117 a 1139 del Cod. Civ., quali ad esempio le liti che riguardano le parti comuni, le morosità dei condomini, l'applicazione del regolamento, le tabelle millesimali.
La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione e necessita dell'assistenza di un avvocato in tutte le fasi del procedimento. Viene introdotto un regime di gratuità nel caso di mancato accordo.
Il condominio viene rappresentato dall'amministratore che deve essere espressamente autorizzato dall'assemblea condominiale che delibera a maggioranza degli intervenuti, che rappresenta, in millesimi almeno la metà dell'edificio.
Sempre con la stessa maggioranza l'assemblea deve approvare la proposta di mediazione. Se non viene approvata dall'assemblea la proposta di mediazione si intende respinta.