La circolare 34 del 31 luglio detta i primi chiarimenti sulla determinazione del reddito in maniera sintetica con l’utilizzo del c.d. Redditometro.
La peculiarità del nuovo sistema di accertamento sintetico è la messa a confronto della capacità di spesa e il reddito dichiarato dal contribuente, utilizzando i dati disponibili nell’Anagrafe Tributaria che sono raccolti sia attraverso le registrazioni telematiche, sia attraverso gli elenchi trasmessi dai contribuenti (v. da ultimo il c.d. spesometro).
L’Anagrafe Tributaria ormai è in possesso di una gran quantità di dati provenienti dalla registrazione telematica degli atti: compravendite, contratti di locazione, acquisti di beni registrati in Pubblici registri - PRA,
Il nuovo Redditometro si poggia sui seguenti pilastri:
- tutto quello che si spende deve trovare corrispondenza in quello che si guadagna, salva la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria. Si tratta quindi di una presunzione relativa che ammette la prova contraria a cura del contribuente;
- la capacità contributiva del contribuente viene “dedotta” dai beni che possiede, dal suo tenore di vita tenendo conto anche del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza;
- entrambi questi elementi portano all’accertamento di un reddito sintetico che si applica quando lo scostamento supera il 20% del reddito dichiarato;
- obbligatorio per l’Ufficio accertatore diventa l’instaurazione del contraddittorio, durante il quale il contribuente puo’ portare tutte le sue ragioni e giustificazioni e che puo’ concludersi con un accertamento con adesione.
Il nuovo redditometro si applica sui redditi dal 2009 tuttavia il contribuente puo’ chiedere l’applicazione anche sui redditi precedenti se l’accertamento non è diventato definitivo.