Con sentenza n. 18443 del 1 agosto 2013 la Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda che aveva analizzato i dati della navigazione su internet di un dipendente per contestargli l' infrazione disciplinare. La cassazione civile ha ribadito che anche nel caso di comprovata violazione va rispettata la tutela della privacy dei dati sensibili della persona, attraverso la proporzionalità dell'indagine, come raccomandato dal Garante della privacy a cui il lavoratore si era rivolto