La Cassazione civile, sez. lavoro del 24 luglio 2013, n. 17938 ha stabilito che alla responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul lavoro per inadempimento all'obbligo contrattuale di sicurezza si applicano, oltre l'art. 1218 cod. civ., le altre regole civilistiche sull'inadempimento dell'obbligazione, ed in particolare l'art. 1227 cod. civ., comma 1, sul concorso di colpa del creditore. Ciò diversamente dal regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, nei quali l'istituto assicuratore è tenuto a pagare la rendita nella sua interezza anche in caso di concorso del lavoratore nella causazione della lesione della propria integrità psicofisica.