L’Inps, con messaggio, n. 11999 del 25 luglio 2013 ha stabilito che se - entro la data del 31 luglio 2013 - non dovesse intervenire il decreto, a decorrere dal 30 agosto 2013 le aziende edili potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2012, pari a 11,50%.
Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai criteri da ultimo illustrati con la circolare 28/2013. Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013. Per poter fruire del beneficio è necessario inoltrare apposita istanza telematica (modulo Rid- Edil), secondo le modalità descritte nel messaggio 12320/2012.
L’istanza potrà essere inoltrata dopo l’emanazione del decreto ovvero - in mancanza di quest’ultimo - a decorrere dal 30 agosto 2013. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.