La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 231 del 2013, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, 1° comma, dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970, nella parte in cui "non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda". La violazione del principio di uguaglianza rilevata dalla Consulta sta nel fatto che i sindacati, "nell'esercizio della loro funzione di autotutela dell'interesse collettivo, sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del loro rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa".