L’Inps, con messaggio n. 11761 del 22 luglio 2013, ha fornito precisazioni in merito alla contribuzione applicabile al temine del periodo agevolato di 18 mesi previsto dalla legge 223/1991 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità. Sul punto, va ricordato che l’articolo 7, comma 4 del D.lgs. 167/2011 (TU dell’apprendistato), ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. In questo caso, è consentito derogare sia ai limiti anagrafici previsti in genere per l’instaurazione dei rapporti di apprendistato, sia alla normativa in materia di licenziamento, trovando applicazione, per detti lavoratori, la disciplina in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966. Inoltre, il citato articolo 7, comma 4, stabilisce che, per detti soggetti, opera il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, c.9, della legge n. 223/1991 e, ove spettante, l'incentivo di cui all'articolo 8, c.4, della medesima legge.
Con circolare n. 128/2012, è stato chiarito che, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, la contribuzione complessiva riferita a questi lavoratori è pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dipendente).
Al termine del periodo agevolato previsto dalla norma, mentre il carico contributivo del lavoratore rimane pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato, la contribuzione datoriale è, invece, dovuta in misura piena.
Riguardo alla sua portata, si precisa quanto segue.
Pur con le particolarità previste dalla legge e sopra descritte, non pare possano esserci dubbi in merito alla natura del rapporto che, quindi, fino alla scadenza contrattualmente definita in relazione alla diversa tipologia, rimane quello di apprendistato.
Conseguentemente, anche le forme assicurative rimangono quelle espressamente stabilite per detta tipologia dall’articolo 2, c. 2 del TU e, cioè:
- IVS;
- Cuaf;
- Malattia;
- Maternità;
- ASpI.