La Corte di Giustizia della Comunità Europea sez. III, 18 luglio 2013, C-523/11 e C-585/11 ha ritenuto che è illegittima la normativa di uno Stato membro che subordini la concessione, per un periodo superiore a un anno, di un sussidio alla formazione per studi compiuti in un altro Stato membro ad un requisito unico, ossia quello che impone al richiedente di aver posseduto stabile residenza sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a tre anni prima dell’inizio degli studi.