La Cassazione civile sez. lav., 18 luglio 2013, n. 17590 ha stabilito che deve ritenersi illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto di una lavoratrice nei confronti della quale il datore di lavoro, venendo meno all'obbligo di comportamento secondo buona fede, abbia eluso la richiesta di aspettativa, come previsto dal CCNL.