La Cassazione civile, sez. lavoro, 17 luglio 2013, n. 17478 ha affermato che il rapporto di lavoro dei c.d. "medici aiuto" è di natura subordinata; infatti, la verifica della natura giuridica di un rapporto di lavoro deve compiersi attraverso due passaggi logici:
- il primo consiste nell’indagare, secondo i canoni di interpretazione del contratto stabiliti dal codice civile, la reale volontà delle parti, non limitandosi a prendere atto del nomen iuris impiegato dai contraenti, ma vagliando la natura del rapporto, anche tramite la valutazione delle obbligazioni concretamente dedotte nel contratto;
- il secondo comporta l’analisi della corrispondenza tra il comportamento concretamente tenuto nell’esecuzione del contratto e il regolamento contrattuale.
L’indagine descritta deve compiersi tenendo conto che un rapporto di lavoro è da considerarsi subordinato ove il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie, assoggettandosi al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale.