News Pubblicata il 19/07/2013

Dipendenza aziendale e Foro speciale del lavoro

Ordinanza della Cassazione del 15 luglio 2013 sulla nozione di dipendenza azienale distinta da quella di unità produttiva



La Cassazione civile, sez. VI Lavoro con ordinanza  del  15 luglio 2013, n. 17347 ha stabilito che il concetto di dipendenza aziendale non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la "mens legis", mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa. Condizione essenziale, però, è che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, di modo che costituisce dipendenza aziendale ogni complesso decentrato di beni dell'azienda, per quanto di esigue dimensioni, che sia munito di propria individualità tecnico-economica e destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali; non rilevando in contrario che a quel nucleo sia addetto un solo lavoratore né che i relativi locali o attrezzature, utilizzati dall'imprenditore, siano di proprietà di un terzo anziché dell'imprenditore stesso.

Fonte: Fisco e Tasse



TAG: La rubrica del lavoro Giurisprudenza I Contratti