La Cassazione civile, sez. Lavoro, 15 luglio 2013, n. 17315 ha stabilito che al fine della distinzione tra la categoria operaia e quella impiegatizia non è decisivo il carattere intellettuale o manuale dell'attività lavorativa svolta, ma il grado di collaborazione del lavoratore con l'imprenditore; pertanto rientra nella categoria operaia la prestazione che inerisce al processo produttivo e che si mantenga nell'ambito della semplice esecuzione senza esercizio di discrezionalità o di poteri decisionali, ancorchési tratti di attività non manuale, che involga compiti di vigilanza o di controllo su altri operai in ordine ad aspetti meramente esecutivi del lavoro.
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