L'INPS, con messaggio n. 11336 del 12 luglio 2013, ha stabilito che il personale titolare di assegno ordinario d’invalidità di cui all’art. 1 della Legge n. 222/84 è tenuto a comunicare al Team Regionale Risorse Umane e Formazione l’importo della trattenuta giornaliera per lavoro dipendente ed ogni sua variazione.
L’importo è indicato nell’apposita sezione "TRATTENUTE PER INCOMPATIBILITÀ" della comunicazione annuale dell’Istituto (mod. 0bisM) e nella sezione "INCUMULABILITÀ CON REDDITO PER ATTIVITÀ LAVORATIVA" contenuta nel mod. Te08 relativo alle lavorazioni di ricostituzione della pensione.
L’omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.