La Cassazione civile, sez. Lavoro, dell’11 luglio 2013, n. 17177 ha stabilito che in tema di collocamento in mobilità, l'individuazione dei lavoratori deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive dell'intero complesso aziendale, e ciò anche in base alla definizione di "personale abitualmente impiegato" - aggiunta, significativamente, al testo originario dell'art. 1 del D. Lgs. 151/1997 (in attuazione della direttiva del Consiglio CEE n. 175/129 del 17.2.1975, aggiornata dalla successiva direttiva n. 92/56 del 24 .6. 1992), secondo cui il riferimento ai profili professionali da prendere in considerazione sono anche quelli propri di tutti i dipendenti potenzialmente interessati (in negativo) alla mobilità, tra i quali potrà, all'esito della procedura, operarsi la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità.