La sentenza della Cassazione civile del 26 giugno 2013, n. 16098 ha precisato che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa , al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo. Non si può escludere quindi la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione che tale comportamento abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità e congruamente motivato. Nel caso in specie, il licenziamento per giusta causa è stato in piena coerenza con le previsioni collettive, che, all'art. 33 lett. N) c.c.n.l. applicabile, prevedono il licenziamento per giusta causa per "molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all'interno della struttura", - non essendovi motivi per non ritener inclusa nella previsione anche la violenza posta in essere nei confronti di una collega.