La Corte di Cassazione penale nelal sentenza del 9 luglio 2013, n. 29037, ha ribadito che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 della L. 638/1983) non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione. In presenza delle denunce contributive,infatti, l'onere di dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in esse rappresentata, incombe sul soggetto che le deduce, sia che si tratti dell'imputato che dell'organo dell'accusa.