La Corte di Cassazione civile nella sentenza del 10 luglio 2013, n. 17122 ha stabilito che nei rapporti di lavoro sottratti al regime della tutela reale ai sensi dell'art. 18 della L. 300/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 108/1990, qualora il datore di lavoro, a seguito di richiesta del lavoratore, non provveda ad indicare i motivi del licenziamento entro i termini previsti dall'art. 2 della L. 604/1966, come modificato dall'art. 2 della L. 108/1990, il recesso non produce effetti sulla continuità giuridica del rapporto ed il lavoratore ha diritto - trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive - non già alle retribuzioni, ma al risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole generali dell'inadempimento delle obbligazioni.