L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 49/E dell’11 luglio 2013, ha precisato che l’indennizzo erogato dal committente per il ristoro di costi (es.: viaggio, vitto e alloggio) strettamente necessari sostenuti per l’esecuzione di una prestazione di lavoro autonomo occasionale non deve essere assoggettato alla ritenuta alla fonte, prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, se il compenso è pari a zero e vi è solo il rimborso delle spese sostenute. Infatti, mentre il reddito di lavoro autonomo abituale è costituito dalla differenza tra compensi percepiti e spese sostenute nel periodo stesso (articolo 54, comma 1, Tuir), senza alcun collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, il reddito di lavoro autonomo occasionale è, invece, costituito dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione del compenso (articolo 71, comma 2, Tuir). Diverse, invece, le conclusioni quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta.