La sentenza della Cassazione civile del 10 luglio 2013, n. 17128 ha stabilito che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi ai lavoratori studenti soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, e neppure per altre attività complementari (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).