La Cassazione civile, sez. Lavoro. il 9 luglio 2013, con sentenza n. 16979 ha stabilito che è legittimo il licenziamento del lavoratore per la soppressione del posto di lavoro e l'impossibilità di reimpiegarlo.Era stata infatti dimostrata la incollocabilità del dipendente in altre società del gruppo, stante la sostanziale unicità del gruppo societario del quale la società faceva parte.