La Cassazione civile, sez. Lav., nella sentenza del 9 luglio 2013, n. 16981 ha stabilito che i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali possono essere trasferiti soltanto previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza, per la tutela dell'interesse sindacale all'inamovibilità del lavoratore, interesse considerato dal legislatore prevalente sulle esigenze dell'impresa per l'attitudine del trasferimento a far venir meno il legame tra il lavoratore e l'ambiente in cui egli operava quale titolare di incarichi sindacali. Inoltre, la Corte ha affermato che l'accordo interconfederale del 18 aprile 1966, nel dettare una disciplina procedimentale in tema di trasferimento dei rappresentanti sindacali unitarie, non può imporre termini e decadenze in modo da limitare l’autonomia e l'effettività dell'attività sindacale, la quale trova tutela nella disposizione generale di cui all'art. 22 della L. 300/1970, che subordina il trasferimento in questione al rilascio del nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza del dirigente.