News Pubblicata il 09/07/2013

Credito d'imposta proporzionale sui redditi esteri convenzionali

Le imposte versate all'estero a titolo definitivo devono essere ridotte proporzionalmente al rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente che sarebbe stato tassabile in via ordinaria in Italia



L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la risoluzione n. 48/E di ieri 8 luglio 2013, alcuni chiarimenti in merito alle modalità di calcolo della riduzione dell’imposta estera prevista dal comma 10 dell’articolo 165 del TUIR nel caso di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero. Detta disposizione stabilisce, infatti, che, quando il reddito estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, l’imposta estera detraibile deve essere ridotta in misura corrispondente. Le Entrate hanno precisato che, per la determinazione del credito d’imposta ex articolo 165 del TUIR, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dovrebbero essere ridotte in proporzione al rapporto tra la retribuzione convenzionale determinata ex articolo 51, comma 8-bis, del TUIR ed il reddito di lavoro dipendente che sarebbe stato tassabile in via ordinaria - e non in misura convenzionale - in Italia.

Fonte: Agenzia delle Entrate



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