L’Inps, con messaggio n. 10385 del 27 giugno 2013 ha comunicato che per il corrente anno le scadenze fiscali, inizialmente stabilite per il 17 giugno 2013 per il saldo 2012 ed il primo acconto 2013 e 2 dicembre 2013 per il secondo acconto 2013, sono state modificate dal D.P.C.M. 13 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 139 del 15 giugno 2013. L’art. 1 del D.P.C.M. 13 giugno 2013 prevede, infatti, lo slittamento dei termini, dal 17 giugno all’8 luglio 2013, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale: tale slittamento è applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
La proroga riguarda le persone fisiche, mentre per tutti gli altri soggetti lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore. Il D.P.C.M citato stabilisce, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 9 luglio al 20 agosto 2013, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%. La succitata maggiorazione - 0,40% - deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale DPPI nel caso dei liberi professionisti iscritti alle gestione separata.