La Cassazione civile sez. lavoro, con la sentenza del 6 giugno 2013, n. 24941 ha affermato che si ha reato di delitto di truffa aggravata per il lavoratore che ripetutamente si è allontanato dal posto di lavoro, senza richiedere il previsto permesso orario, ma anzi risultando regolarmente in servizio per effetto delle registrazioni effettuate a mezzo dell'apparecchiatura marcatempo. Ciò è stato affermato sulla base di prova specifica che il lavoratore non rientrava in ufficio e che l'orario al quale era tenuto era continuativo, senza possibilità, cioè, di allontanarsi dall'ufficio sicché falsa è la timbratura in uscita alle ore 19 e priva di qualsivoglia fondamento e legittimità l'ipotesi difensiva di una pausa dal lavoro.