La Cassazione civile, sez. lavoro del , 12 giugno 2013, n. 14758 ha affermato che, in tema di licenziamento, ricorre l'ipotesi dello scarso rendimento qualora venga provata una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente sulla scorta della valutazione complessiva della sua attività ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro. Ciò avveniva nel caso in esame, - in conseguenza di una sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività fra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione. In queste ipotesi, la continuazione del rapporto si risolve in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza richiesti da ogni contratto di lavoro.