News Pubblicata il 07/06/2013

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Detrazione 50% o 65%: è vincolante il vecchio bonifico

I contribuenti che hanno già pagato alcuni bonifici indicando nella causale la norma del 36%-50%, non possono farsi restituire quanto già pagato per poi rifare il bonifico con la causale del 65%



Fino a qualche giorno fa, nell'incertezza della proroga dopo il 30.06.2013 della detrazione del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico, alcuni contribuenti hanno iniziato a pagare tali interventi indicando nella causale del bonifico la norma relativa alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis, comma 1, lett. h), Tuir). L'intenzione era quella di beneficiare almeno della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie per le spese sostenute sino al 30.06.2013 e del 36% per le spese pagate dal 1° luglio 2013, in quanto se avessero, invece, iniziato a pagare indicando la causale del 55% ci sarebbe stato il rischio di poter detrarre solo le spese sostenute fino al 30.06.2013. Ora, però, l'art. 14 del D.L. n. 63/2013 ha prorogato la detrazione del 55% fino a fine anno (fino al 30.06.2014 per i condomìni), innalzandola persino al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013. Questi contribuenti, però, non possono farsi rimborsare dal fornitore quanto già pagato a titolo di 36%-50% e rifare il pagamento con le causali del 65% (Legge n. 296/2006). Devono, inoltre, continuare ad effettuare i restanti pagamenti indicando ancora nella causale dei bonifici la norma del 36%-50%. Al caso in esame, infatti, non è applicabile quanto indicato nella Risoluzione n. 55/E del 07.06.2012, che era invece riferibile ad un bonifico in cui non era stata indicata la causale , né il codice fiscale del beneficiario e dell'ordinante.

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Fonte: Il Sole 24 Ore



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