L'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale affari centrali e contenzioso, ha diramato ai propri uffici la Direttiva n. 15/2013 in cui spiega le ragioni per le quali il nuovo redditometro non si applica ai periodi d'imposta anteriori al 2009. Secondo l'Agenzia, sarebbe il legislatore stesso ad escludere la retroattività del nuovo strumento quando nell'art. 22 del D.L. n. 78/2010, al comma 1, ha previsto che le modifiche apportate all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 sono applicabili per gli accertamenti a partire dal periodo d'imposta 2009. Il nuovo redditometro non potrebbe essere applicato retroattivamente, inoltre, per la diversa metodologia utilizzata rispetto al precedente strumento: più precisamente, con il vecchio redditometro il reddito è determinato a prescindere dalla spesa effettivamente sostenuta dal contribuente, mentre con il nuovo strumento i costi sostenuti costituiscono l'elemento fondante della presunzione di reddito.