L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12/E del 3 maggio scorso, ha fornito, tra gli altri, anche chiarimenti sulle società agricole. In particolare, è stato precisato che le società agricole diverse dalla società semplice non possono esercitare l'opzione per la tassazione in base al reddito agrario negli anni 2013 e 2014. Tale facoltà, infatti, è stata cancellata con l'abrogazione del comma 1093 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013. Le opzioni esercitate prima di tale data perdono efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. L'Agenzia precisa, inoltre, che la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario del 5% (in luogo di quella al 15%) prevista per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza di categoria, ha effetto per gli anni 2013, 2014 e 2015, ma va considerata già a giugno per determinare l'acconto 2013. La rivalutazione al 5% si estende anche a chi dispone del solo reddito agrario se in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP, quindi affittuari o conduttori.