La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8962 del 12 aprile scorso, si è nuovamente soffermata sul tema dell'Irap per i professionisti. In particolare, ha precisato che anche il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dall’articolo 2, comma 1, del Dlgs 446/1997. Pertanto, anche in tal caso si rende applicabile l'Irap. Non rileva, infatti, che la struttura posta a sostegno dell'attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura, ma rileva il carattere di autonoma organizzazione.