Il ministero dello Sviluppo economico, interpellato dall’Agenzia delle Entrate, ha confermato che il risparmio energetico può essere inteso non solo come riduzione dei consumi ma anche come risparmio elettrico derivante dal minor assorbimento di energia elettrica dalla rete esterna per effetto dell’utilizzo di un impianto fotovoltaico. Il ministero ha, infatti, spiegato che, secondo la normativa comunitaria (direttiva 2010/31/Ue, regolamento delegato 244/2012, orientamenti della Commissione europea 2012/C 115/01), maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edificio. In base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, quale è l'impianto fotovoltaico, è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico. Sulla base di tale conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, nella Risoluzione n. 22/E di ieri 2 aprile 2013, che le spese di acquisto e realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica possono essere oggetto della detrazione Irpef del 36% ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir (detrazione Irpef del 36% delle spese per interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”... "anche in assenza di opere edilizie propriamente dette").
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