La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6613 del 15 marzo scorso, applicando il principio processual-civilistico del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), ha affermato la notifica di una cartella di pagamento, consegnata senza che il messo notificatore abbia compilato la relata, non dà luogo a inesistenza della cartella stessa, che si verifica quando il relativo tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario, ma a nullità, sanabile con la presentazione del ricorso da parte della destinataria stessa.
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