Alla Corte di giustizia UE, con sentenza del 21 marzo 2013, causa C-197/2012, ha accolto il ricorso della Commissione europea, la quale aveva diffidato la Francia per non aver rispettato gli obblighi previsti dalla direttiva 2006/112/CE relativamente al sistema comune Iva. Il caso, in particolare, riguardava la circostanza che la legislazione francese ha applicato l'esenzione IVA, senza averla subordinata al requisito della navigazione “in alto mare”, per le operazioni di “consegna, riparazione, trasformazione, manutenzione, noleggio e leasing” di navi che esercitano il commercio marittimo, barche utilizzate per lo svolgimento di un'attività industriale in alto mare, navi che praticano la pesca commerciale in mare e barche che praticano operazioni di assistenza e salvataggio in mare. Infatti, l'articolo 148 della direttiva CE prevede l'esenzione IVA per le cessioni di beni destinati al rifornimento ed al vettovagliamento delle navi adibite alla "navigazione in alto mare", riferendosi, poi, anche alle navi adibite al trasporto passeggeri ed a quelle commerciali.