Con Circolare n. 40 diffusa ieri 14 marzo, l'Inps ribadisce il diritto del padre, lavoratore dipendente, al congedo per la nascita, l'adozione o l'affidamento di un figlio avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 (art. 4, comma 24, lett. a), Legge n. 92/2012 e Decreto 22.12.2012). Si tratta, in particolare, di un congedo obbligatorio di un giorno, fruibile indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio, e di un congedo facoltativo di altri due giorni, alternativo al congedo di maternità della madre per gli stessi giorni. I congedi sono fruibili dal padre entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio (o dal quinto mese dell'ingresso in famiglia del minore affidato o adottato). Per poter usufruire dei giorni di congedo, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno 15 giorni. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uniemens (a tal fine saranno fornite specifiche istruzioni). Per entrambi i congedi, il padre ha diritto ad un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro. Sono, inoltre, riconosciuti, per entrambi i congedi, l'assegno per il nucleo familiare (ANF) e la contribuzione figurativa.