Con la sentenza n. 294/5/2012 della CTP di Milano, sono stati forniti interessanti spunti sulla deducibilità dei costi black list. Il principio più importante che la CTP afferma è che le convenzioni tra Stati, "in quanto destinate a disciplinare in via esclusiva i rapporti tra i soggetti appartenenti ad uno Stato estero ed i soggetti appartenenti allo Stato italiano,(...) assumono il carattere di specialità" e, quindi, valgono più delle norme interne. Ne deriverebbe che, per alcuni Paesi black list, quali ad esempio Svizzera, Singapore, Malesia e Corea del Sud, la presenza della convenzione internazionale prevarrebbe sulla disposizione interna del Tuir (art. 110).
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