Con la Sentenza n. 4796 del 26 febbraio 2013, la Corte di Cassazione stabilisce che, per l’iscrizione dei dottori commercialisti nella sezione A dell’Albo è necessario aver compiuto il relativo tirocinio prescritto e aver superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista. Per questo un ragioniere, iscritto nella sezione A dell’Albo unico può utilizzare il titolo professionale di commercialista o di ragioniere commercialista, ma non quello di dottore commercialista, anche se nel frattempo ha conseguito la laurea magistrale in Economia.
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