La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1949 del 29 gennaio scorso, ha precisato che, nel processo tributario, l’ufficio delle Entrate è sì rappresentato dal suo direttore, ma l’eventuale delega ad altra persona competente non necessita di speciale procura al ricorso dinanzi alla Ctr. A nulla rileva che la firma apposta dal delegato in calce all’atto sia illeggibile, a meno che non si provi che si tratta di persona estranea all’ufficio o che ci sia un’usurpazione del potere espresso nell’atto.
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