L'Agenzia delle Entrate, con una nota diffusa ieri, 14 febbraio, in risposta ad alcuni quesiti della stampa specializzata, ha fornito chiarimenti in merito all'opzione per la cedolare secca effettuata per i contratti che erano già in corso alla data del 7 aprile 2011, per i quali l'opzione poteva essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi (modello UNICO 2012). Il problema è nato perché alcuni uffici territoriali chiedono ai contribuenti di presentare comunque il modello 69 per confermare la scelta effettuata per il residuo periodo di durata del contratto. Le Entrate precisano che, come già indicato nella Circolare n. 20/E del 04.06.2012 al punto 4, l'opzione per la cedolare secca vincola il locatore all'applicazione di questa per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il periodo residuo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima. Resta salva la facoltà di revoca dell'opzione in ciascuna annualità successiva a quella in cui l'opzione è stata esercitata. Anche la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 esplica i suoi effetti per tutta la durata residua del contratto. Pertanto, il carattere vincolante dell'opzione non viene meno se non è confermata per le annualità successive inviando il modello 69. Gli uffici territoriali dell'Agenzia devono, quindi, adeguarsi all'orientamento espresso.