L’art. 13-ter del D.L. n. 83/2012 fissa la responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta da subappaltatore e appaltatore. Alcuni amministratori di condominio hanno presentato un interpello alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna, la quale ha fornito risposta lo scorso dicembre (prot. n. 909-54414/2012). Il particolare, la Dre Emilia Romagna ha affermato che fanno scattare l’obbligo di cui all’art. 13-ter solo i “contratti d’appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’Iva e, in ogni caso, dai soggetti Ires, dallo Stato e dagli enti pubblici, mentre sono escluse le stazioni appaltanti.” Pertanto, “il condominio, non rientrando in alcuni dei soggetti sopra indicati, non è, a parere di questa Direzione, destinatario della norma in commento”. La questione, in ogni caso, potrà trovare una risposta solo quando l’Agenzia delle Entrate a livello centrale comunicherà la sua scelta interpretativa.
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