Il Ministero del Lavoro ha emanato ieri la circolare 3/2012 per chiarire le novità contenute nell'articolo 1, comma 40, della legge 92/2012, che prevede il tentativo di conciliazione presso una commissione provinciale in caso di licenziamento di un singolo lavoratore per cause economiche da parte di datori di lavoro che operino in regime di articolo 18 ( con più di 15 dipendenti o più di 5 se imprenditori agricoli). La circolare chiarisce che sono esclusi i licenziamenti avvenuti per superamento del periodo di comporto.
La procedura inizia con la comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro tramite raccomandata AR o PEC trasmessa alla direzione territoriale competente (in base al luogo dell'attività) per conoscenza al dipendente, in cui si illustrano i motivi del licenziamento. La Commissione entro sette giorni deve convocare le parti a comparire entro i successivi 20gg. In assenza di convocazione entro i termini , il datore può procedere con il recesso unilaterale. E’ prevista la possibilità per datore e lavoratore di farsi assistere da rappresentanti sindacali , avvocati o consulenti del lavoro . Per l’intera procedura sono previsti 20 giorni salvo diverso accordo tra le parti.
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