L’articolo 36 del Dl 179/2012 (Decreto crescita, convertito nella legge 221/2012), entrato in vigore il 19 dicembre scorso, stabilisce che anche gli agricoltori esonerati ai fini Iva devono trasmettere gli elenchi clienti e fornitori. Si tratta delle imprese agricole minime di cui all'articolo 34, comma 6, del Dpr 633/72 e cioè quelle che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della tabella A, allegata allo stesso decreto. Non è chiaro, tuttavia, da quando decorra l’obbligo, in particolare se l’obbligo vale da dicembre o per tutto il 2012.
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