La Corte di cassazione, con la sentenza n. 23554/2012, depositata il 20 dicembre 2012, ha affermato che anche il nuovo redditometro (così come il "vecchio") è da inquadrare tra le presunzioni semplici, per cui non si inverte l'onere probatorio nei confronti del contribuente. La Corte precisa ulteriormente nelle sue conclusioni, favorevoli al contribuente, che «l'accertamento sintetico disciplinato dall'articolo 38 Dpr n. 600/1973, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dall'articolo 22 del Dl 78/2010 tende a determinare, attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo del contribuente mediante i cosiddetti elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale».
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