Ai fini Ires, il reddito degli immobili patrimonio (quindi non “merce”) di interesse storico e artistico, è dato dal loro valore catastale diminuito del 50% (“reddito medio ordinario”). Questo criterio vale sia che gli immobili siano locati oppure no, si tratta infatti di un reddito potenziale e figurativo, indipendente dagli effettivi utilizzi del bene. Questo concetto è stato espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 114/E del 31.12.2012, che fornisce un’interpretazione “pro-contribuente” delle norme introdotte dall’art. 4 del D.l. 16/2012. Se si tratta di immobile locato sarà necessario confrontare il reddito medio ordinario con il canone ridotto del 35%, e andrà considerato il maggior valore tra questi. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ritiene che tale criterio vada applicato anche ai fini Irpef, per le persone fisiche in possesso di tali immobili che non agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa.