I compensi che la società remunera ai liquidatori e agli amministratori sono deducibili in capo alla società e oggetto di tassazione in capo al percettore nell’anno in cui vengono pagati. Per i soggetti Ires, infatti, non si applicano le disposizioni del Tuir, articoli 60 e 8, previste per l’imprenditore individuale. Questo è quanto l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato nella risoluzione n. 113/E del 31.12.2012 in tema di compensi agli amministratori, argomento oggetto di molti interventi in giurisprudenza negli ultimi anni. In sede di controllo, tuttavia, la deduzione potrebbe essere disconosciuta se i compensi dovessero risultare “insoliti, sproporzionati o strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi”. L’Agenzia ricorda che vale il criterio di cassa allargato per cui sarà possibile dedurre dal reddito 2012 gli importi erogati entro il 12.1.2013.
Ti consigliamo il fac-simile per la: Convocazione assemblea soci a distanza (Fac-simile)
Ti consigliamo inoltre: