Con la Risoluzione n. 110/E di ieri, 12 dicembre 2012, l’Agenzia fornisce chiarimenti al Forum del terzo settore in merito all’applicazione della remissione in bonis (art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012), confermando di fatto, entrando più nel dettaglio rispetto ai punti maggiormente problematici, quanto già spiegato nella circolare n. 38/E del 28 settembre scorso. In particolare, viene precisato che gli enti potranno inviare il modello Eas, usufruendo della remissione in bonis, fino al prossimo 31 dicembre, anche nel caso in cui sia stato superato il termine “della prima dichiarazione utile” e versando contestualmente una sanzione pari a 258 euro. Gli enti che, invece, hanno inviato con ritardo il modello, possono sanare la propria posizione ricorrendo alla remissione in bonis pagando solo i 258 euro previsti per la sanzione, senza trasmettere nuovamente il modello Eas.
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