L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 101/E del 26 novembre, ha chiarito il corretto trattamento fiscale da applicare al trasferimento dei “bollini”, nel caso in cui il cliente richieda come premio, non un bene, ma i punti di un altro concorso. In tale circostanza, le società prevedono, su base contrattuale, la possibilità di scambiarsi i punti a fronte di un corrispettivo. Di conseguenza, secondo le Entrate, nel caso di cessione dei punti premio tra società partner, il corrispettivo percepito dal cedente è esente dall’Iva, mentre l’acquirente è tenuto al versamento dell’imposta sostitutiva del 20%, ai sensi dell’articolo 19, comma 8, Legge n. 449/1997.