La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17940 depositata lo scorso 19 ottobre, ha affermato che il deposito di un documento quale il processo verbale di constatazione, avvenuto nel corso del primo grado di giudizio oltre i termini consentiti dalla norma processuale, non incide in alcun modo sulla possibilità di depositarlo successivamente in sede di appello. La parte che intende avvalersi in sede di appello del documento tardivamente depositato nel corso del giudizio di primo grado, ha una duplice possibilità: riprodurre nuovamente il documento dinanzi al giudice del gravame (produzione “esplicita”) o limitarsi a richiamare espressamente nei motivi dell’atto di appello il documento, sempreché lo stesso sia stato comunque acquisito agli atti del processo (produzione “implicita”).
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