News Pubblicata il 06/11/2012

Società di comodo, valutazioni in sede di acconto di novembre

Il 30 novembre, termine utile per versare la seconda o unica rata di acconto d’imposta per il 2012, costituisce l’occasione per le società in perdita triennale per decidere il comportamento da adottare



Le società in perdita triennale nel periodo 2009-2011 possono ancora sfuggire alla disciplina delle società di comodo se verificano l’esistenza di una delle situazioni di disapplicazione individuate dalle Entrate. In caso positivo, la società non applica la norma nel 2012 (non dovrà dichiarare il reddito minimo in UNICO 2013) e non deve ricalcolare l’acconto di novembre. In mancanza di una delle cause di disapplicazione, è opportuno valutare la possibilità di presentare un’istanza di interpello. Per il periodo d’imposta 2012, le istanze andrebbero presentate entro il 2 luglio 2013, ma è opportuno prendere la decisione entro il 30 novembre in relazione all’obbligo di ricalcolo dell’acconto. Le società che, infatti, hanno fondati motivi per ottenere un provvedimento di disapplicazione potranno adottare il metodo previsionale non versando il super acconto (reddito minimo virtuale sul 2011 e maggiorazione Ires del 10,5%).

Fonte: Il Sole 24 Ore



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